Articolo 13: Variazioni dello statuto

1. Le variazioni del presente statuto devono essere approvate da almeno due terzi dell’Assemblea, tranne per quanto riguarda il cambiamento della sede legale, della casella postale e dell’indirizzo del sito Internet, i quali possono essere modificati dal Consiglio direttivo senza necessità di convocare un’Assemblea. In tal caso farà testo, anche legalmente, il verbale della riunione del Consiglio direttivo.

Articolo 12: Patrimonio

1. La CPI può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  • a. quote e contributi degli associati;
  • b. eredità, donazioni e legati;
  • c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. I fondi a disposizione della CPI sono depositati presso istituti di credito, bancario o postale, come stabilito dal tesoriere in accordo col Presidente.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo coincidono con l’anno solare.
4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale coerenti con gli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto.

Articolo 11: Pappa

1. Il Pappa o Pastefice massimo, è un socio di chiara fama e indubbia fede pastafariana nominato dal Consiglio direttivo.
2. Ha funzione di massima guida spirituale per la comunità dei soci e dei fedeli pastafariani e di rappresentante della CPI, supportando pubblicamente l’associazione per i suoi scopi.
3. La carica di Pappa è compatibile con le altre cariche dell’associazione.
4. La carica di Pappa si rinnova contestualmente alle altre cariche sociali. Il Consiglio direttivo, durante la sua prima seduta detta anche “Conclave”, provvede alla nomina di un nuovo Pappa, ovvero a confermare quello in carica e comunica la propria decisione a tutti i soci.
5. Il Pappa può rinunciare alla propria carica, facendone espressa richiesta al Comitato Direttivo.
6. Al termine del proprio mandato, il socio che ha ricoperto la carica di Pappa assumerà l’appellativo di “Pappa emerito”.

Articolo 10: Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre soci eletti dall’Assemblea, che siano giunti almeno al terzo anno di iscrizione ovvero che siano soci fondatori dell’associazione, avendone firmato l’atto costitutivo.
2. L’Assemblea elegge altresì un socio, con le medesime caratteristiche, come membro supplente del Collegio. Egli subentra ai membri effettivi in caso morte, dimissioni o impedimento grave di uno di essi.
3. Il Collegio dei probiviri e i membri supplenti del Collegio restano in carica due anni.
4. Non possono far parte del Collegio dei probiviri i membri del Consiglio direttivo.
5. Il Collegio dei probiviri interviene:
  • a. sulle controversie sottopostegli dal Consiglio direttivo;
  • b. nei casi previsti dall’articolo 4 del presente statuto;
  • c. per dirimere le controversie insorte tra i soci e gli organi dell’associazione;
  • d. per dirimere eventuali conflitti di competenze tra gli organi dell’associazione.
6. I probiviri eleggono al proprio interno un presidente.
7. Il Collegio dei probiviri è convocato dal proprio presidente: può altresì essere convocato da uno dei suoi membri, in caso di impedimento del presidente.
8. In caso di controversie il Collegio di Probiviri deve deliberare entro sessanta giorni dalla richiesta.
9. Per agevolare il proprio compito, il Collegio dei probiviri può discutere e deliberare anche con il supporto di ausili telematici.
10. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono valide se prese con il parere favorevole di almeno due suoi membri, e sono inappellabili.

Articolo 9: Tesoriere

1. Il tesoriere o Scardinale tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo, scelto tra i membri che ne fanno parte.
2. Amministra il patrimonio della CPI secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo e predispone i bilanci.
3. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Articolo 8: Presidente

1. Il presidente o Scardinale presidente è eletto dal Consiglio direttivo, scelto tra i membri che ne fanno parte.
2. L’elezione a Presidente causa il decadimento dalle eventuali cariche di proboviro.
3. La carica di Presidente è compatibile con quelle di Pappa o Pastefice massimo.
4. Il Presidente:
  • a. coordina la direzione della CPI;
  • b. convoca di norma il Consiglio direttivo e ne custodisce i verbali;
  • c. custodisce l’elenco dei soci;
  • d. custodisce l’elenco degli enti e delle persone con i quali la CPI intrattiene rapporti e ne decide la diffusione all’interno della CPI stessa;
  • e. ha la rappresentanza legale e rappresenta la CPI a tutti gli effetti, nei confronti di terzi e in giudizio.
5. In caso di morte del Presidente o di sue dimissioni, il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Il membro eletto Presidente sarà sostituito nel Consiglio direttivo dal primo dei non eletti disponibile.

Articolo 7: Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è anche detto “Concistoro”, ed è l’organo di governo della CPI.
2. È costituito da 7 soci eletti direttamente dall’Assemblea in base al regolamento congressuale emanato dal Consiglio direttivo.
3. I membri del Consiglio direttivo vengono indicati con l’appellativo di “Scardinali”.
4. I soci eletti restano in carica due anni.
5. In caso di morte, dimissioni o decadenza da socio, il membro sarà sostituito dal primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.
6. Nel caso non ci fossero sostituti disponibili, il Consiglio direttivo rimane in carica con i membri rimanenti fino ad un minimo cinque. Sotto tale numero il Consiglio direttivo si considera decaduto ed il Presidente provvede a convocare una nuova Assemblea per il rinnovo contestuale dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri.
7. I membri del Collegio dei probiviri non possono far parte del Consiglio direttivo, essendo le due cariche mutuamente incompatibili.
8. Il Consiglio direttivo può essere convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi membri.
9. Per agevolare il proprio compito, il Consiglio direttivo può discutere e deliberare anche con il supporto di ausili telematici.
10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se prese a maggioranza semplice dei componenti.
11. Il Consiglio direttivo:
  • a. pone in essere le deliberazioni dell’Assemblea;
  • b. redige il regolamento interno dell’associazione;
  • c. elegge al proprio interno il presidente e il tesoriere;
  • d. nomina il Pappa o Pastefice massimo;
  • e. provvede all’assegnazione di tutti gli incarichi operativi;
  • f. delibera le attività nazionali e le prese di posizione ufficiali;
  • g. si occupa dell’amministrazione e delle necessità primarie per il funzionamento della CPI;
  • h. si adopera per il perseguimento degli scopi della CPI;
  • i. indice di norma l’Assemblea, predisponendone il regolamento assembleare e provvedendo a sottoporre alla sua attenzione le questioni di particolare importanza.

Articolo 6: Assemblea

1. Il Consiglio direttivo indice in via ordinaria l’Assemblea con frequenza annuale dandone preavviso ai soci con almeno trenta giorni.
2. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di indire l’Assemblea anche in via straordinaria dandone preavviso ai soci con almeno sette giorni.
3. L’Assemblea può essere indetta anche da almeno un quarto dei soci.
4. Sarà cura del Consiglio direttivo comunicare ai soci la convocazione dell’Assemblea a mezzo posta elettronica. È responsabilità del socio comunicare eventuali variazioni del suo indirizzo di posta elettronica affinché sia aggiornato nella base dati dei soci.
5. Il regolamento interno, emanato dal Consiglio direttivo prima dell’Assemblea, stabilisce sia le forme di rappresentanza, sia le modalità di votazione.
6. Per garantire la partecipazione e l’espressione del proprio voto a tutti i soci, il Consiglio direttivo potrà prevedere anche la possibilità di avvalersi di strumenti telematici: tali modalità devono comunque essere aderenti alla legge e allo statuto.
7. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma seguente e dall’articolo 13 del presente statuto, le deliberazioni del Assemblea sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti.
8. L’Assemblea può anche deliberare l’eventuale scioglimento della CPI con la maggioranza dei tre quarti.
9. All’Assemblea compete l’elezione dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri.
10. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Articolo 4: Soci

1. Possono essere ammessi a far parte della CPI come soci tutti coloro che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
2. La CPI non pone né mai porrà vincoli di nazionalità, sesso, lingua, etnia, censo, preferenze sessuali, alimentari o religiose per l’ammissione o qualsivoglia carica al suo interno. A differenza di altre organizzazioni religiose, quindi, anche i non credenti sono esplicitamente benvenuti nell’associazione.
3. Per essere ammesso, l’aspirante socio dovrà farne espressa richiesta all’associazione, per iscritto o anche per via telematica, tramite gli strumenti che verranno pubblicizzati nel portale della stessa. Nella domanda di ammissione, il richiedente dovrà indicare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso del socio.
4. Con la richiesta di iscrizione il socio accetta implicitamente lo statuto dell’associazione.
5. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo, che dovrà motivare l’eventuale diniego delle stesse.
6. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
7. Il numero dei soci è illimitato.
8. Il Collegio dei probiviri ha facoltà di prendere provvedimenti nei confronti dei soci che abbiano agito in contrasto con gli scopi, le regole o l’unità della CPI. Le sanzioni possono essere: la diffida; la decadenza da eventuali incarichi ricoperti; la sospensione dall’attività associativa; l’espulsione a tempo determinato e indeterminato.
9. Il socio cessa di appartenere all’associazione:
  • a. per morte;
  • b. per dimissioni volontarie, comunicate dal socio in carta semplice;
  • c. per autoesclusione, in seguito al mancato rinnovo della quota annuale;
  • d. per provvedimento del Collegio dei probiviri.
10. Il socio ha diritto:
  • a. di prendere visione dello statuto;
  • b. di partecipare e votare direttamente all’Assemblea, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 5 e 6 del presente statuto;
  • c. di prendere iniziative a nome della CPI previo accordo con il Presidente o con il Consiglio direttivo;
  • d. di essere eletto alle cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità;
  • e. di prendere visione dei documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione, facendo salve solo le informazioni tutelate dalle leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
11. Per esercitare i propri diritti il socio deve essere in regola con l’iscrizione alla CPI per l’anno corrente e con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
12. Il comportamento del socio verso gli altri soci deve essere basato sul rispetto reciproco e finalizzato all’interesse comune.

Articolo 3: Scopi

1. Gli scopi generali che la CPI si propone sono i seguenti:
  • a. tutelare i diritti civili e religiosi dei pastafariani, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione;
  • b. promuovere la religione e la cultura pastafariane, così come l’insegnamento delle stesse, includendo in particolare: i princìpi e valori esposti nell’articolo 2; la cosmogonia e la teologia pastafariane, le tradizioni pastafariane negli ambiti di: cucina, gastronomia, enologia, vestiario, navigazione; la diffusione delle sacre scritture e dei simboli pastafariani.
  • c. contribuire all’affermazione concreta della piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, alle istituzioni pubbliche e nelle scuole pubbliche, indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose.
2. In quanto associazione apartitica, la CPI non si associa con nessun partito politico né a livello nazionale, né a livello locale. Ogni azione di supporto diretto o partecipazione in partiti politici dei suoi soci, anche membri degli organi interni, deve intendersi fatta a livello individuale e non in rappresentanza dell’associazione.

Articolo 2: Valori e riferimenti spirituali

1. La Chiesa Pastafariana Italiana riconosce e venera il Prodigioso Spaghetto Volante (PSV), conosciuto a livello internazionale con la denominazione in lingua inglese “Flying Spaghetti Monster” (FSM), quale divinità creatrice dell’Universo.
2. L’associazione Chiesa Pastafariana Italiana rappresenta la continuazione dell’iniziativa di Giorgio de Angelis, che il 10 marzo 2012 proclamò pubblicamente la nascita della Chiesa e la sua autodeterminata indipendenza, assunse il nome di Pappa Al Zarkawi I e guidò la Chiesa fino al giorno della sua morte. Egli è Santo e Padre fondatore della CPI e rappresenta per i suoi membri un esempio a seguire di specchiata integrità morale, tolleranza e coraggio.
3. I valori che reggono l’operato della CPI e che ispirano i suoi scopi derivano dagli otto princìpi fondamentali dell’etica pastafariana, enunciati nel “Libro Sacro del Prodigioso Spaghetto Volante”, conosciuti anche come gli otto “Io preferirei davvero che tu evitassi” o otto “Condimenti”.
4. In particolare, la CPI predica:
  • a. la tolleranza religiosa e quindi rispetta le convinzioni individuali sia di coloro che credono in uno o più divinità sia di chi non crede in nessuna;
  • b. il rispetto dei diritti umani così come stabiliti nella Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo e nella Carta Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
  • c. la non violenza, il pacifismo e ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
  • d. il dialogo come strumento di risoluzione dei conflitti;
  • e. il pluralismo, l’uguaglianza dei diritti individuali e il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali;
  • f. la libertà di coscienza, di espressione e di ricerca.
5. La Chiesa Pastafariana Italiana ripudia:
  • a. ogni discriminazione basata su concezioni filosofiche o religiose;
  • b. ogni dogma;
  • c. l’uso della forza e la guerra santa come mezzo per imporre la propria religione sugli altri;
  • d. la tortura, in particolare come strumento di inquisizione;
  • e. la pena di morte;
  • f. il rogo, in particolare come pena contro l’eresia religiosa e/o la stregoneria;
  • g. l’abuso psicologico e sessuale dei minori e fa obbligo a tutti i suoi membri di denunciare tali comportamenti alle autorità dello Stato competenti, senza riguardo per le cariche sociali e religiose di coloro che li commettono;
  • h. il riciclaggio di denaro e l’uso delle risorse economiche della Chiesa stessa per scopi che contrastino con le leggi dello Stato o per finanziare la produzione e il commercio di armi;
  • i. la lapidazione o qualsiasi altra forma di violenza fisica o psicologica come pena contro l’adulterio o altre forme di espressione della libertà sessuale tra individui maggiorenni e consenzienti;
  • j. l’imposizione delle mutilazioni genitali ai minori, in particolare modo per motivi religiosi;
  • k. la schiavitù.

Articolo 1: Costituzione

1. L’associazione religiosa denominata “Chiesa Pastafariana Italiana”, con sigla “CPI” e conosciuta a livello internazionale con la denominazione in lingua inglese “Italian Pastafarian Church” ha sede legale e recapito postale in Valsamoggia (BO), via Secchiano nº 1556 e indirizzo internet www.chiesapastafariana.it
2. La CPI è un’associazione non lucrativa, democratica e apartitica.
3. Ha durata illimitata e potrà essere sciolta quando ne facciano richiesta i 3/4 dei soci.
4. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, la CPI si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci. In caso di particolare necessità, potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
5. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.
6. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.