1. Possono essere ammessi a far parte della CPI come soci tutti coloro che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
2. La CPI non pone né mai porrà vincoli di nazionalità, sesso, lingua, etnia, censo, preferenze sessuali, alimentari o religiose per l’ammissione o qualsivoglia carica al suo interno. A differenza di altre organizzazioni religiose, quindi, anche i non credenti sono esplicitamente benvenuti nell’associazione.
3. Per essere ammesso, l’aspirante socio dovrà farne espressa richiesta all’associazione, per iscritto o anche per via telematica, tramite gli strumenti che verranno pubblicizzati nel portale della stessa. Nella domanda di ammissione, il richiedente dovrà indicare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso del socio.
4. Con la richiesta di iscrizione il socio accetta implicitamente lo statuto dell’associazione.
5. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo, che dovrà motivare l’eventuale diniego delle stesse.
6. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
7. Il numero dei soci è illimitato.
8. Il Collegio dei probiviri ha facoltà di prendere provvedimenti nei confronti dei soci che abbiano agito in contrasto con gli scopi, le regole o l’unità della CPI. Le sanzioni possono essere: la diffida; la decadenza da eventuali incarichi ricoperti; la sospensione dall’attività associativa; l’espulsione a tempo determinato e indeterminato.
9. Il socio cessa di appartenere all’associazione:
- a. per morte;
- b. per dimissioni volontarie, comunicate dal socio in carta semplice;
- c. per autoesclusione, in seguito al mancato rinnovo della quota annuale;
- d. per provvedimento del Collegio dei probiviri.
10. Il socio ha diritto:
- a. di prendere visione dello statuto;
- b. di partecipare e votare direttamente all’Assemblea, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 5 e 6 del presente statuto;
- c. di prendere iniziative a nome della CPI previo accordo con il Presidente o con il Consiglio direttivo;
- d. di essere eletto alle cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità;
- e. di prendere visione dei documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione, facendo salve solo le informazioni tutelate dalle leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
11. Per esercitare i propri diritti il socio deve essere in regola con l’iscrizione alla CPI per l’anno corrente e con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
12. Il comportamento del socio verso gli altri soci deve essere basato sul rispetto reciproco e finalizzato all’interesse comune.